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Influencer e Fiscalità, Il Regime Forfetario

Se nei precedenti articoli abbiamo visto le fonti di guadagno di un influencer e le spese necessarie per entrare nell’influencer marketing, in questo articolo andremo ad esaminare il regime fiscale nel quale dev’essere inquadrata l’attività di Influencer Marketing, in modo che chiunque voglia diventare un professionista di questo settore possa già iniziare con tutte le carte in regola!

Attualmente (gennaio 2020), in Italia l’inquadramento migliore per l’influencer può essere il regime forfetario, in quanto presenta numerosi vantaggi fiscali a patto però di rispettare determinati requisiti.

In breve, è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La legge di bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina, introducendo, tra l’altro, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.

Requisiti di accesso

Per accedere al regime forfetario, i requisiti dell’anno precedente alla richiesta sono:

  • Aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività occorre considerare la somma di ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate)
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Il regime forfettario è quindi la scelta migliore per chi inizia un’attività, comunicando ovviamente nella relativa dichiarazione ai fini Iva di possedere tutti i requisiti sopraccitati (se ne manca anche solo uno, la possibilità di accedere a tale regime decade).

Cause di esclusione al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
  • i non residenti in Italia, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati dell’Unione Europea (o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo). In questo caso però, almeno il 75% del reddito complessivo dev’essere comunque prodotto in Italia.
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente. (in poche parole, chi già svolge attività imprenditoriali).
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, tranne chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
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Il regime forfetario non sarà più accessibile a partire dall’anno successivo a quello in cui viene a mancare anche uno solo dei requisiti necessari

Reddito e tassazione

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

 

Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

 

Data la minore tassazione, il regime forfetario può essere un’ottima scelta per chi inizia un’attività nell’influencer marketing. In conclusione, se si vuole intraprendere questa professione è necessario partire col piede giusto e non avere paura degli ostacoli che si troveranno lungo il cammino, se necessario chiedendo l’aiuto di qualcuno che dispone dei mezzi utili e necessari per trasformare la propria passione in una vera e propria professione! In ogni caso, ti invitiamo a verificare le informazioni di questo articolo nei canali ufficiali in quanto sono norme soggette a variazioni spesso e volentieri.

Per questo, noi di InfluencerForHome™ siamo sempre a disposizione per domande e chiarimenti, e siamo pronti per dare ad ogni influencer l’aiuto di cui ha bisogno!

A presto!

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