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Influencer e Fiscalità, LA Prestazione Occasionale

Nell’articolo precedente abbiamo constatato come il regime forfetario può essere un’ottima soluzione per chi svolge un’attività di influencer marketing. Ora andremo invece ad analizzare un’altra possibile soluzione, cioè la prestazione occasionale.

 La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’articolo 54 bis della legge 21 giugno 2017 n. 96. Successivamente sono intervenute diverse disposizioni di legge che hanno rivisto l’ambito di applicazione della norma.

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo, onlus e associazioni che possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazione occasionale, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.

Tali limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, e lo stesso vale per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori.
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

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Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali come riportato dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

Al compenso che spetta al prestatore, si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore: la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%. Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.

Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è previsto tassativamente:

per i soggetti con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;

da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Non è inoltre possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Per poter accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali e alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale, per poi procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS

Per attivare un contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l’utilizzatore (almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione) deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:

  1. i dati identificativi del prestatore;
  2. il compenso pattuito;
  3. il luogo di svolgimento della prestazione;
  4. la durata;
  5. la tipologia;
  6. il settore dell’attività lavorativa;
  7. altre informazioni per la gestione del rapporto.

Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail o SMS. Il prestatore potrà, tramite il servizio online, confermare l’effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera entro i tre giorni successivi. In tal caso, è inibita la possibilità per l’utilizzatore di revocare la prestazione.

Nonostante sembri una “pappardella” infinita, in realtà l’uso della prestazione occasionale è abbastanza semplice, e in ogni caso ti invitiamo a verificare le informazioni di questo articolo nei canali ufficiali in quanto sono norme soggette a variazioni spesso e volentieri. Perciò, se stai leggendo questo articolo con l’idea di intraprendere questa professione, noi di InfluencerForHome™ siamo sempre a disposizione per domande e chiarimenti, e siamo pronti per dare ad ogni influencer l’aiuto di cui ha bisogno!

A presto!

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